Art. 77

[1](Art. 8 D.Leg.Lgt. 1 agosto 1945, n. 720).

[2]Sovraintende alla gestione un Comitato speciale presieduto dal Presidente dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani, e composto:

  • 1)da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • 2)da un rappresentante della Presidenza del Consiglio - servizi spettacolo, informazioni e proprieta' intellettuale;
  • 3)da un rappresentante dei giornalisti;
  • 4)da un rappresentante delle imprese editoriali. Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui ai nn. 3 e 4, le organizzazioni sindacali interessate a carattere nazionale.

Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art77 · fonte su Normattiva