Art. 77
[1](Art. 8 D.Leg.Lgt. 1 agosto 1945, n. 720).
[2]Sovraintende alla gestione un Comitato speciale presieduto dal Presidente dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani, e composto:
- 1)da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 2)da un rappresentante della Presidenza del Consiglio - servizi spettacolo, informazioni e proprieta' intellettuale;
- 3)da un rappresentante dei giornalisti;
- 4)da un rappresentante delle imprese editoriali. Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui ai nn. 3 e 4, le organizzazioni sindacali interessate a carattere nazionale.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva