Art. 8
(Art. 5 C.C. 25 luglio 1940 - Art. 8 D.Leg.Lgt. 9 novembre 1944, L. 307). Gli assegni familiari previsti per i genitori spettano anche:
- a)per il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e la persona alla quale i lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge;
- b)per gli altri ascendenti in linea diretta quando si verifichino le condizioni indicate per i genitori e purche' il lavoratore percepisca, gli assegni per il genitore da essi discendente, ovvero il genitore stesso sia morto. 32
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
32La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 19 dicembre 1984, n. 291 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1984, n. 354) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, lett. b, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari non assimila all'ipotesi di morte del genitore l'abbandono da parte di questi".
Testo vigente dal 28 dicembre 1984, tuttora in vigore · versione 33 su Normattiva