Art. 101
Disciplina dei procedimenti pendenti
Art. 11, c. 1 bis, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L. n. 80/1984; Norma di coordinamento 1. Le disposizioni del decreto 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni della legge 18 aprile 1984, si applicano, in base a domanda anche a favore dei soggetti gia' beneficiari dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sempre che non abbiano riscosso alla data del 31 marzo 1989 il saldo finale e con riferimento al valore del costo d'intervento relativo all'anno di assegnazione del contributo.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva