Art. 104Affidabilita' di piccoli lavori a imprese non iscritte nell'albo

dei costruttori) Art. 9, D.L. n. 474/87, conv. con mod L. n. 12/1988 Art. 13, c.1, L.n. 48/1989 1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 puo' essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La disposizione di cui al precedente articolo si applica fino al 31 dicembre 1989.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art104 · fonte su Normattiva