Art. 104 — Affidabilita' di piccoli lavori a imprese non iscritte nell'albo
dei costruttori) Art. 9, D.L. n. 474/87, conv. con mod L. n. 12/1988 Art. 13, c.1, L.n. 48/1989 1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 puo' essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La disposizione di cui al precedente articolo si applica fino al 31 dicembre 1989.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva