Art. 4
Ripartizione del fondo
[1]Art. 4, c. 2, L.n. 219/1981 1. Il CIPE provvede a ripartire fra le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria le somme alle stesse spettanti nel triennio secondo le previsioni del bilancio pluriennale dello Stato.
[2]Idem, c. 3 2. Il CIPE con riferimento al triennio ed in coerenza con gli indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle complessive valutazioni di spesa di cui al precedente articolo 3 e tenendo conto delle predeterminate condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al medesimo articolo 3, indica la ripartizione della spesa tra le amministrazioni statali e locali competenti con specificazione di quanto e' riservato alle zone disastrate, nonche' le occorrenti risorse finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorita' e alla esecutivita' dei medesimi interventi.
[3]Art. 6, c. 1, L.n. 910/1986; Art. 16, c. 1, L.n. 41/1986 3. Il fondo di cui al precedente articolo 3 e' ripartito dal CIPE con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni di spesa relative al medesimo periodo derivanti da precedenti disposizioni legislative e salvo revisioni annuali da parte del CIPE stesso in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti di dotazione di competenza e di cassa iscritte in bilancio. Previa verifica dello stato di attuazione dei programmi di intervento, il CIPE e' autorizzato altresi' ad approvare le occorrenti variazioni compensative ai riparti di cui al presente articolo.
[4]Art. 4, c. 5, L.n. 219/1981 4. Alle riunioni del CIPE per gli adempimenti di cui al presente testo unico partecipano i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania, della Puglia e della Calabria.
[5]Idem, c. 7 5. Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano il programma complessivo degli interventi indicando la parte da realizzare nel corso del successivo anno. I programmi regionali sono formulati secondo il disposto del successivo articolo 7.
[6]Idem, c.8 6. Il Ministro per il cordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, coordina l'utilizzo integrato da parte dei soggetti interessati dei fondi e dei finanziamenti comunitrie nei comuni colpiti dai terremoti di cui all'articolo 1.
[7]Art. 3 bis, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. L.n. 883/1982 7. Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui al presente articolo tiene conto dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti antisismici richiesti per le opere pubbliche di competenza degli enti locali, appaltate o iniziate e non completate prima del 23 novembre 1980.
[8]Art. 3, c.4 D.L. n. 474/1987, conv. con mod. L.n. 12/1988 8. In sede di ripartizione del fondo il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi indicati nell'articolo 11, comma 2, lett. c) e nell'articolo 13, comuni 1 e 2 del presente testo unico.
[9]Art. 3 decies, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. L.n. 883/82 9. Sono imputate alle somme assegnate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 3 le spese sostenute dai comuni per la realizzazione dei progetti relativi alla installazione dei prefabbricati e per la costruzione di edifici comunque donati ai comuni colpiti dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree. Il CIPE procede al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
[10]Art. 14, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. L. n. 187/1982 10. Nel riparto dei fondi relativi agli interventi di cui alla lettera f) dell'articolo 9, comma 1, il CIPE deve dare priorita', di intesa con le regioni interessate, ai finanziamenti di strutture sanitarie o di completamento di strutture sanitarie site in comuni disastrati o gravemente danneggiati, in cui posti letto siano inferiori a sette per ogni 1.000 abitanti. riferiti all'intera area servita dalla struttura sanitaria.
[11]Art. 14, c.2 e 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. L. n. 12/1988 11. Il CIPE, in sede di riparto dei fondi di cui all'articolo 3 individua annualmente le quote di risorse da attribuire per il finanziamento dei contributi previsti nell'articolo 9, comma 1, lettera b), ed il Ministro del Tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti matuanti.
[12]Art. 13, u.c. L. n.80/1984 12. Il CIPE assegna annualmente i fondi relativi alla concessione dei contributi da parte del provveditore alle opere pubbliche ai sensi dell'articolo 13 comma 8, per interventi su immobili di interesse storico-artistico o appartenenti a comunita' religiose.
[13]Art. 21, c. 8 e art. 22, c.6, L. n. 219/1981; Art. 12, c.3 D.L. n. 474/87, conv. con mod. L. n. 12/1988 13. Il CIPE in sede di riparto dei fondi assegna la disponibilita' da destinare agli interventi per la ricostruzione e la riparazione degli stabilimenti industriali, nonche' degli immobili e attrezzature destinate al commercio, artigianato, turismo e spettacolo ai sensi dei successivi articoli 27 e 28.
[14]14. Il CIPE in sede di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3 individua anche le quote di risorse occorrenti:
[15]Art. 23, c.6, L. n. 219/1981
- a)per l'erogazione dei contributi in conto interessi previsti nell'articolo 29;
[16]Idem art. 34, c.1
- b)Per la realizzazione da parte della FIME, ai sensi degli articoli 39 e 41, del programma per la progettazione e la realizzazione degli immobili e delle strutture necessarie nelle aree di cui ai medesimi articoli;
[17]Art. 1, c.3 D.L. n. 19/1984, conv. con mod. L. n. 80/1984
- c)per l'assegnazione annuale ai comuni di un fondo per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati;
[18]Art. 10, c.6 e art. 12, c.3 D.L. n. 474/1987, conv. con mod. L. n. 12/1988
- d)per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo e per la concessione dei contributi diretti ad incentivare l'insediamento nei medesimi, ai sensi dell'articolo 40;
[19]Art. 8, c.8, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. L. n. 120/1987
- e)per la concessione dei contributi previsti ai fini dell'insediamento delle iniziative industriali nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 39.
[20]Art. 23, c.8, D.L. n. 57/82 conv. con mod. L. n. 187/1982 15. Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle sedi delle camere di commerio sono approvati e finanziati del CIPE a valere sulle risorse finanziarie ripartite fra le regioni ai sensi del titolo III del presente testo unico.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva