Art. 105 — Limite d'investimento degli insediamenti in corso alla data del 27 gennaio 1987 nelle aree disastrate
Art. 8, c. 2 ter, D.L. n. 8/87 conv. con mod. L. n. 120/87 1. Il limite degli investimenti di cui all'articolo 39, comma 2, puo' essere superato per gli insediamenti in corso di realizzazione alla data del 27 gennaio 1987 entro il limite massimo del 75 per cento delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione degli insediamenti medesimi e, comunque, entro il limite di lire 50 miliardi di investimento.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva