Art. 108 — Oneri derivanti da espropri e occupazioni temporanee
Art. 6, C.6 L. n. 80/1984 1. Gli eventuali oneri residui derivanti dagli espropri e dalle occupazioni temporanee disposti ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 4 e 5, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 del presente testo unico.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva