Art. 108Oneri derivanti da espropri e occupazioni temporanee

Art. 6, C.6 L. n. 80/1984 1. Gli eventuali oneri residui derivanti dagli espropri e dalle occupazioni temporanee disposti ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 4 e 5, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 del presente testo unico.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art108 · fonte su Normattiva