Art. 6Definizione degli interventi

[1]Art. 5, c.l, L.n. 219/1981 1. Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrate e delle altre aree colpite dai terremoti indicati nell'articolo 1 nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il consolidamento ed il trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla Regione in conformita' ai principi stabiliti dal presente capo e dal successivo titolo IV.

[2]Idem, c.2 2. La Regione, in particolare, definisce le modalita' e le procedure per il controllo della conformita' ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui al presente testo unico nonche' per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi in presenza gravi difformita'.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art6 · fonte su Normattiva