Art. 26 — Garanzia per le operazioni di credito agrario
Art. 20, L.n. 219/1981 1. Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione, effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi a loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite della garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva