Art. 26Garanzia per le operazioni di credito agrario

Art. 20, L.n. 219/1981 1. Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione, effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi a loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite della garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art26 · fonte su Normattiva