Art. 20 — Aperture di credito e mutui
[1]Art. 23, c.5, D.L. n.57/82, conv. con mod. L.n. 187/1982 1. Con il provvedimento di assegnazione di cui al precedente articolo viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effetua i prelevamenti in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2.
[2]Idem, c. 6 2. I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro.
[3]Art. 1, c.2 D.L. n. 696/82, conv. con mod. L.n. 893/1982 3. Il decreto del Ministro del Tesoro che approva la convenzione-tipo di cui al precedente comma e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
[4]Art. 16, c.2, L.n. 41/1986; Art. 6, c.1, L.n. 910/1986; Art. 17, c.1, L.n. 67/1988; Art. 1, c.4, D.L. n. 173/88, conv. con mod. L.n. 291/1988 4. Le aperture di credito di cui al comma 1 vengono concesse ai comuni per l'intero ammontare delle risorse loro impartite dal CIPE, su base pluriennale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 5, i comuni possono effettuare trasferimenti di risorse delle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, sulle aperture di credito di cui al precedente comma 1, sempre che l'importo delle giacenze sulle predette aperture di credito non superi la quota del 10 per cento dell'ammontare delle aperture di credito in essere. A costituire le giacenze di cui al presente comma concorrono i saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi sulle aperture di credito e gli interessi passivi conseguenti alle anticipazioni. Le apertrure di credito predette sono utilizzate indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo.
[5]Art. 1, c.4, D.L. n. 696/82, conv. con mod. L. 883/1982 5. Il saldo delle aperture di credito di cui al precedente quarto comma e' imputato al fondo previsto nell'articolo 3. A tal fine i comuni interessati ne danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del programma complessivo di cui al precedente articolo 4 ed il relativo importo e' computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni.
[6]Art. 15, c.4, L.n. 219/1981 6. I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorita' rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, dal Comitato interministeriale per il risparmio.
[7]Idem, c.5 7. Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entita' dei mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria. Idem, c.6 Norma di coordinamento
[8]8. I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 13, comma 1, sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base dei contratti di mutuo.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva