Art. 43Definizione dei progetti

[1]Art. 35, c. 1, L.n. 219/1981 1. Le regioni Basilicata e Campania provvedono alla predisposizione di piani di assetto del territorio e di progetti di sviluppo con proprieta' per le aree disastrate, per l'area napoletana, per le aree piu' densamente popolate dell'area salernitana e per le aree interne.

[2]Idem, c. 2 2. I piani ed i programmi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione del consiglio regionale ed inviati al CIPE che, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, assegna le relative risorse finanziarie in accordo con il programma triennale e tenendo conto dei programmi pluriennali di cui al successivo articolo.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art43 · fonte su Normattiva