Art. 44
[1](Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo) Art. 4, c. 1, L.n. 80/1984 1. Pre l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente articolo i consigli regionali della Basilicata e della Campania, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo. Il CIPE, su proposta del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
[2]Idem, c. 3 2. I piani triennali di sviluppo devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano:
- a)i progetti da realizzare;
- b)i soggetti pubblici e privati responsabili della loro realizzazione;
- c)le modalita' sostitutive dei soggetti inadempienti;
- d)le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori e ai singoli progetti, nonche' il livello degli incentivi da destinare alle imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive modificazioni, e ricomprese nelle comunita' montane nei cui territori ricadono comuni dichiarati disastrati e negli altri comuni dichiarati disastrati;
- e)i progetti e le opere per la cui realizzazione di adottano procedure straordinarie.
[3]Idem, c. 4 3. I presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata provvedono all'attuazione dei piani regionali di sviluppo di cui al primo comma. Per la realizzazione dei progetti e delle opere di cui alla lett. e) del comma precedente si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. Previa autorizzazione del CIPE essi possono disporre l'inclusione di opere gia' finanziate da altre leggi ordinarie e speciali, tra quelle previste nella citata lett. e), purche' tali opere risultino funzionalmente collegate con l'attuazione del piano triennale.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva