Art. 58
Potenziamento delle strutture periferiche del Ministero
[1]Art. 5 novies, D.L. n. 333/81, conv. con mod. L.n. 456/1981; Art. 1 c.2, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L. 12/1988 1. Il provveditorato alle opere pubbliche della Campania e' autorizzato ad istituire una sezione staccata ad Avellino ed una a Salerno, operanti fino al 31 dicembre 1990, al fine di accellerare la esecuzione delle opere di ricostruzione del terremoto di competenza dello Stato.
[2]Art. 1, c. 7bis, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L.n. 80/1984 2. In ciascuna delle sezioni di cui al precedente comma e' assicurata l'effettiva presenza di almeno un dirigente superiore.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva