Art. 60
Personale convenzionato
[1]Art. 12, L.n. 730/1986; Norma di coordinamento 1. Al personale convenzionato da enti, amministrazioni e dal Commissario straordinario di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti indicati nell'articolo 1 del presente testo unico in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni, sempre che detto personale sia in possesso dei prescritti requisiti. Al relativo onere si provvede, sino a tutto il 1988, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della richiamata legge.
[2]Art. 21, c.3, L.n. 48/1989 2. E' differito al 31 dicembre 1989 il termine relativo alla conferma in servizio del personale di cui al precedente comma, che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori e non sia ancora transitato in tali ruoli.
[3]Art. 3, c.1, D.L. n. 333/81, conv. con mod. L.n. 456/1981 3. Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione degli interventi previsti nel presente testo unico, i comuni, le province e le comunita' montane gli enti pubblici sono autorizzati ad avvalersi di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attivita' di istituto sotto il profilo tecnico.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva