Art. 79 — Norme relative alla cessazione dello stato di emergenza e alla destinazione dei risidui fondi stanziati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1991 al 5 dicembre 1993. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato.
Testo vigente dal 4 luglio 1991 al 5 dicembre 1993 · versione 2 su Normattiva