Art. 81
Dichiarazione di morte presunta
[1]Art. 3, c. 1, D.L. n. 799/80, conv. con mod. L.n. 875/1980 1. Nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, puo' essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse per effetto del sisma senza che si abbiano piu' loro notizie, quando sia trascorso un anno dalla data del sisma stesso.
[2]Idem, c. 2 2. La procedura di cui agli articoli 727 e 728 del codice di procedura civile puo' essere omessa qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilita' rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, previa assunzione delle opportune informazioni.
[3]Idem, c. 3 3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, concernenti le disposizioni sulle persone scomparse in guerra.
[4]Idem, c. 4 4. Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta e' sufficiente, al limitato fine di conseguire i benefici previsti dal presente decreto, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilita' prevista dal precedente secondo comma.
[5]Idem, c. 5 5. Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta venga respinta, il giudice dispone la restituzione delle somme ricevute in base ai benefici eventualmente ottenuti ai sensi del precedente comma e ordina la comunicazione del provvedimento alla competente autorita' amministrativa.
[6]Idem, c. 6 6. Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari. La parte istante e' ammessa al beneficio anche per le inserzioni nei giornali previste dall'articolo 729 del codice di procedura civile. A tal fine il presidente del tribunale, su richiesta dell'interessato, nomina il difensore.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva