Art. 89
Durata dei provvedimenti sospensivi della efficacia di atti
Art. 23 sexies, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L.n. 187/1982 1. Nelle regioni di cui all'articolo 1 i provvedimenti giurisdizionali che comportano sospensione dell'esecuzione di atti amministrativi comunque preordinati od utili per la realizzazione degli interventi di cui al presente testo unico perdono efficacia se entro due mesi dalla loro pronuncia non e' eseguita la notificazione della sentenza decisoria nel merito.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva