Art. 95Termini in materia di edilizia abitativa

[1]Art. 4, c. 4, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L. n. 12/1988 1. Per i provvedimenti di assegnazione del contributo gia' rilasciati alla data del 22 novembre 1987, il sindaco, avuto riguardo all'epoca del provvedimento di assegnazione, nonche' allo stato di attuazione dell'intervento e a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, fissa il termine entro cui i lavori devono essere iniziati o ultimati, a pena di decadenza delle agevolazioni.

[2]Idem, c.6 2. Per i progetti esecutivi presentati alla data del 22 novembre 1987, i provvedimenti definitivi di assegnazione del contributo sono emanati non oltre i novanta giorni dalla predetta data.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art95 · fonte su Normattiva