Art. 1
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[1]Le disposizioni del presente testo si applicano ai lavori indispensabili per dare ricovero alle persone da considerarsi senza tetto, perche', in dipendenza di azioni belliche sono rimaste prive di alloggio o sono costrette ad abitare precariamente in locali danneggiati o inadeguati per ragioni igieniche e morali, ovvero, avendo dovuto sfollare dai Comuni di origine, non vi possono fare ritorno per mancanza di abitazione.
[2]I lavori che non hanno i caratteri indicati nel comma precedente saranno regolati dalle disposizioni generali da emanarsi per i danni di guerra e per la ricostruzione edilizia.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva