Art. 10
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[1]Il Comitato per le riparazioni edilizie ha il compito di svolgere opera di propulsione, di assistenza dei privati e di cooperazione con gli organi governativi.
[2]A tale scopo esso:
- a)designa i fabbricati danneggiati suscettibili di rapida riparazione con preferenza per quelli che richiedono minor consumo di materiali e minor impiego di mezzi di trasporto;
- b)presenta proposte per l'intervento diretto del Genio civile nelle riparazioni;
- c)sollecita l'iniziativa dei proprietari perche' provvedano per conto proprio all'esecuzione dei lavori, li assiste nella redazione di perizie e progetti, nel conseguimento dei benefici stabiliti dal presente decreto e nella esecuzione dei lavori;
- d)promuove ed agevola l'approvvigionamento ed il trasporto dei materiali e dei mezzi d'opera;
- e)segue in genere l'attivita' di riparazione edilizia, promuovendo ogni misura che valga ad assicurarne la piu' rapida attuazione.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva