Art. 10

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[1]Il Comitato per le riparazioni edilizie ha il compito di svolgere opera di propulsione, di assistenza dei privati e di cooperazione con gli organi governativi.

[2]A tale scopo esso:

  • a)designa i fabbricati danneggiati suscettibili di rapida riparazione con preferenza per quelli che richiedono minor consumo di materiali e minor impiego di mezzi di trasporto;
  • b)presenta proposte per l'intervento diretto del Genio civile nelle riparazioni;
  • c)sollecita l'iniziativa dei proprietari perche' provvedano per conto proprio all'esecuzione dei lavori, li assiste nella redazione di perizie e progetti, nel conseguimento dei benefici stabiliti dal presente decreto e nella esecuzione dei lavori;
  • d)promuove ed agevola l'approvvigionamento ed il trasporto dei materiali e dei mezzi d'opera;
  • e)segue in genere l'attivita' di riparazione edilizia, promuovendo ogni misura che valga ad assicurarne la piu' rapida attuazione.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art10 · fonte su Normattiva