Art. 11
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[1]Ai lavori di riparazione di edifici urbani o rustici danneggiati da eventi bellici ed utilizzabili per il ricovero di senza tetto, possono provvedere i proprietari degli edifici stessi coi benefici contemplati nel presente decreto.
[2]Quando i proprietari non dichiarino di provvedere per conto proprio alle riparazioni indispensabili, ed anche indipendentemente da ogni loro dichiarazione, sempreche' lo si ritenga necessario in riguardo al problema dei senza tetto, si puo' procedere alle riparazioni a cura diretta del Genio civile restando a carico dei proprietari il rimborso parziale della spesa, come al successivo art. 35.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva