Art. 12

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[1]I proprietari che intendono eseguire per conto proprio la riparazione dei loro fabbricati danneggiati, secondo le prescrizioni del presente decreto, possono ottenere:

  • 1)la concessione, nel caso di lavori di importo non superiore alle L. 300.000, di un diretto contributo statale, che potra' essere commisurato sino ad una meta' della spesa, tenendo conto anche delle esigenze locali e della consistenza patrimoniale del proprietario;
  • 2)la concessione di mutui ipotecari da parte degli Istituti di credito appositamente autorizzati, nel caso di lavori per i quali sia prevista una spesa superiore alle L. 300.000 o anche inferiore se il proprietario preferisca far ricorso al mutuo. Il concorso dello stato nel pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui e' stabilito in misura non superiore al terzo della somma occorrente per le riparazioni;
  • 3)il pagamento diretto in loro favore del concorso dello Stato, di cui al n. 2, in sessanta semestralita' costanti al tasso stabilito per i mutui, ai termini del successivo art. 25, nel caso che al finanziamento dei lavori provvedano con mezzi propri.

[2]Ai proprietari che eseguono la riparazione dei loro fabbricati potra' inoltre essere concesso un premio non superiore al decimo della spesa, se i lavori siano ultimati entro il 31 ottobre 1945.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 22 marzo 1946 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art12 · fonte su Normattiva