Art. 14

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[1]Quando l'edificio danneggiato appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda di contributo puo' essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre.

[2]Se le parti o i piani dell'edificio danneggiato appartengano a diverse persone, i contributi saranno determinati per ciascuna in relazione alla spesa occorrente per la riparazione della parte di edificio o del piano di spettanza.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art14 · fonte su Normattiva