Art. 14
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[1]Quando l'edificio danneggiato appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda di contributo puo' essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre.
[2]Se le parti o i piani dell'edificio danneggiato appartengano a diverse persone, i contributi saranno determinati per ciascuna in relazione alla spesa occorrente per la riparazione della parte di edificio o del piano di spettanza.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva