Art. 16
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[1]Il pagamento dei contributi diretti e' effettuato in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori:
- a)dal sindaco, presidente del Comitato, in base a consuntivi vistati dal tecnico facente parte del Comitato stesso, per i lavori di importo sino a L. 100.000;
- b)dal Genio civile in base a certificati di regolare esecuzione per i lavori di importo fino a L. 300.000.
[2]Quando la spesa ammessa a contributo superi lire 50.000 e gli interessati ne facciano richiesta, il pagamento potra' essere effettuato rispettivamente dal sindaco, presidente del Comitato o dal Genio civile in piu' rate, in base allo stato di avanzamento dei lavori.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva