Art. 19
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[1]I proprietari, che per il finanziamento dei lavori intendono valersi del beneficio del mutuo assistito dal concorso statale, devono inoltrare la relativa domanda al Genio civile competente, pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie se questo sia costituito.
[2]La domanda di mutuo deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 13.
[3]Il Genio civile, quando ritenga che i lavori da eseguire rispondano alle finalita' del presente decreto, trasmette la domanda all'Istituto di credito fondiario od edilizio indicato dall'interessato o ad uno degli altri Istituti autorizzati.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva