Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per dare ricovero ai rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici.
[2]Nei luoghi dove le riparazioni non bastino ad assicurare ricovero ai senza tetto, il Ministero potra' provvedere alla ricostruzione dei fabbricati distrutti ed alle nuove costruzioni indispensabili per ricoverare i senza tetto.
[3]I lavori di cui ai due precedenti commi sono considerati, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva