Art. 2

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[1]Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per dare ricovero ai rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici.

[2]Nei luoghi dove le riparazioni non bastino ad assicurare ricovero ai senza tetto, il Ministero potra' provvedere alla ricostruzione dei fabbricati distrutti ed alle nuove costruzioni indispensabili per ricoverare i senza tetto.

[3]I lavori di cui ai due precedenti commi sono considerati, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art2 · fonte su Normattiva