Art. 20

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[1]A compiere le operazioni di mutuo di cui al precedente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti o ad altre disposizioni, gli Istituti di credito edilizio e quelli di credito fondiario.

[2]Nel caso di lavori di riparazione di edifici, per i quali siano vigenti contratti con Istituti di credito edilizio o fondiario, i mutui occorrenti per i nuovi lavori saranno concessi, con le norme ed i benefici del presente decreto, dagli Istituti stessi. Qualora entro un mese dalla data della trasmissione della domanda, il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro Istituto.

[3]I mutui occorrenti per i lavori di riparazione in edifici costruiti da Cooperative edilizie a contributo statale sono concessi dagli stessi Istituti che hanno provveduto al finanziamento delle costruzioni, compresa la Cassa depositi e prestiti.

[4]Le perizie ed ogni altro accertamento tecnico sono eseguiti dal Genio civile, ma gli Istituti mutuanti possono fare intervenire nei singoli casi un esperto da essi designato.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art20 · fonte su Normattiva