Art. 21

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[1]I mutui non potranno superare la somma occorrente per le riparazioni e ritenuta ammissibile dal Genio civile, esclusa ogni opera di ampliamento o miglioramento non necessaria ai fini dell'abitabilita'.

[2]Il concorso dello Stato nel pagamento delle annualita' di ammortamento previsto dal n. 2 dell'art. 12 del presente decreto sara' commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse ad essa inferiore e sara' corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art21 · fonte su Normattiva