Art. 22
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[1]Il proprietario anche di parte dell'immobile danneggiato, puo' contrarre il mutuo in proprio nome salvo, per le riparazioni occorrenti alle parti comuni dell'intero fabbricato, il diritto di rivalsa verso i condomini.
[2]Nel caso di proprieta' indivisa il mutuo puo' essere contratto da uno solo dei comproprietari, anche nell'interesse degli altri.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva