Art. 22

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[1]Il proprietario anche di parte dell'immobile danneggiato, puo' contrarre il mutuo in proprio nome salvo, per le riparazioni occorrenti alle parti comuni dell'intero fabbricato, il diritto di rivalsa verso i condomini.

[2]Nel caso di proprieta' indivisa il mutuo puo' essere contratto da uno solo dei comproprietari, anche nell'interesse degli altri.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art22 · fonte su Normattiva