Art. 23
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[1]L'ipoteca a favore dell'Istituto e' opponibile a qualunque avente diritto, qualora venga iscritta a carico di coloro che risultano dai documenti di cui al 3° comma dell'art. Se l'immobile appartiene indivisamente a piu' persone ed il mutuo e' stato contratto nell'interesse di tutte, l'ipoteca e' iscritta contro tutti i comproprietari anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto di mutuo.
[2]Se le parti o i piani dell'immobile appartengono a proprietari diversi, l'ipoteca e' iscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro il condomino che ha contratto il mutuo stesso, e puo' altresi' essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascuno di questi condomini deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile.
[3]L'ammontare della parte di mutuo gravante su ciascuno dei predetti condomini e' determinato, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sul piano o sulla parte di spettanza di ciascun condomino, dall'ufficio del Genio civile in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici, senza pregiudizio dei diritti delle parti.
[4]L'ipoteca stessa ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e anche di fronte ai crediti privilegiati.
[5]Quando si tratti di edifici rustici, l'ipoteca potra' essere iscritta anche sopra una congrua parte del fondo, al cui servizio gli edifici stessi sono posti, che deve essere individuata nell'atto di mutuo.
[6]Gli indennizzi che lo Stato potra' riconoscere in aggiunta ai benefici di cui al presente decreto a favore dei proprietari dei fabbricati danneggiati per effetto della guerra, s'intendono attribuiti agli Istituti ad estinzione, fino a concorrenza, del debito verso di essi contratto dai proprietari medesimi.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva