Art. 24
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]I mutui vengono erogati con il sistema delle somministrazioni rateali durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento, ovvero in unica soluzione dopo l'ultima azione dei lavori stessi.
[2]I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di semestralita' costanti nel periodo di tempo richiesto dall'interessato, che non sia eccedente i 40 anni.
[3]Le semestralita' sono comprensive dell'interesse, di una quota di rimborso del capitale, del diritto di commissione a favore dell'Istituto mutuante nella misura non eccedente il 0,70% e, nel caso di mutui somministrati in contanti, di una speciale provvigione da concordarsi fra l'Istituto ed il mutuatario pel futuro collocamento delle cartelle.
[4]Per la riscossione delle semestralita' gli Istituti potranno avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, previe convenzioni particolari da stipularsi con gli esattori stessi.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva