Art. 25

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[1]I mutui saranno stipulati al saggio del 4% che potra' essere elevato fino al 5 con decreto del Ministro per il tesoro.

[2]In corrispondenza dei mutui stipulati, gli Istituti possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art25 · fonte su Normattiva