Art. 25
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[1]I mutui saranno stipulati al saggio del 4% che potra' essere elevato fino al 5 con decreto del Ministro per il tesoro.
[2]In corrispondenza dei mutui stipulati, gli Istituti possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva