Art. 26

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[1]Le Casse di risparmio, nei limiti consentiti dai loro statuti, sono autorizzate a concedere, con le modalita', le garanzie ed il concorso a carico dello Stato stabiliti dal presente decreto, mutui per i lavori di riparazione di fabbricati il cui importo non superi le lire 500.000.

[2]Tali mutui saranno stipulati a saggio non superiore al 5 %, oltre una provvigione dell'1,50% da percepirsi, una volta tanto, a carico del mutuatario all'atto dell'erogazione del mutuo.

[3]Il concorso dello Stato nella misura prevista dall'art. 21 sara' in ogni caso calcolato al saggio del 4% od a quello maggiore che fosse stabilito a norma dell'art. 25.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art26 · fonte su Normattiva