Art. 26
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[1]Le Casse di risparmio, nei limiti consentiti dai loro statuti, sono autorizzate a concedere, con le modalita', le garanzie ed il concorso a carico dello Stato stabiliti dal presente decreto, mutui per i lavori di riparazione di fabbricati il cui importo non superi le lire 500.000.
[2]Tali mutui saranno stipulati a saggio non superiore al 5 %, oltre una provvigione dell'1,50% da percepirsi, una volta tanto, a carico del mutuatario all'atto dell'erogazione del mutuo.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva