Art. 27
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[1]Per le eventuali perdite che gli Istituti mutuanti possano subire nelle operazioni da essi compiute a termini del presente decreto sara' costituito dal Ministero del tesoro un fondo di garanzia sussidiaria di L. 100 milioni, che sara' amministrato dalla Cassa depositi e prestiti.
[2]Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti i limiti e le norme per la corresponsione agli Istituti interessati di indennizzi in conto perdite.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva