Art. 28

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Salvo quanto e' disposto all'art. 64 nei riguardi del trattamento tributario alle operazioni di mutuo contemplate nel presente decreto sono applicabili, per tutto quanto non e' previsto nel decreto stesso, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art28 · fonte su Normattiva