Art. 29
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[1]L'ammontare delle semestralita' del contributo diretto previsto dal n. 3 del precedente art. 12 sara' stabilito in relazione alla spesa dei lavori eseguiti, accertata dal Genio civile con certificato attestante altresi' che la riparazione del fabbricato e' stata regolarmente compiuta.
[2]Il pagamento delle semestralita' avra' inizio a partire dal 1° gennaio o 1° luglio ricadenti nel semestre successivo a quello entro il quale e' stato rilasciato il predetto certificato del Genio civile.
[3]Il Ministero dei lavori pubblici rilascera' ai proprietari interessati copia del decreto di concessione del contributo diretto dello Stato.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva