Art. 31
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[1]I finanziamenti provvisori che le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere agli effetti del precedente articolo possono essere garantiti, oltreche' dalla cessione del contributo dello Stato, da ipoteca sul fabbricato da riparare. Tale ipoteca prevale su ogni altra esistente ed anche sui crediti privilegiati a condizione che la somma mutuata sia stata impiegata nell'esecuzione delle riparazioni. Questa condizione deve risultare da attestazione dell'ufficio del Genio civile.
[2]Se per i finanziamenti sono dal debitore rilasciati effetti cambiari, questi possono essere garantiti da ipoteca a norma del comma precedente.
[3]Nelle note da presentarsi per la iscrizione dell'ipoteca deve dichiararsi che l'ipoteca stessa e' concessa ai sensi e per gli effetti dll'art. 31 del presente decreto. Eguale dichiarazione deve farsi nell'annotazione della eseguita iscrizione dell'ipoteca che il Conservatore appone agli effetti cambiari.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva