Art. 34
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilita' finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori sara' trasmesso all'Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto nell'articolo successivo.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva