Art. 34

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilita' finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori sara' trasmesso all'Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto nell'articolo successivo.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art34 · fonte su Normattiva