Art. 35
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[1]I proprietari dei fabbricati riparati di ufficio, a cura del Genio civile, sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilita' finale.
[2]Tale rimborso sara' effettuato o in unica soluzione o in venti annualita' posticipate uguali, con gli interessi legali.
[3]Il credito dello Stato, ha lo stesso privilegio previsto nell'art. 2771 del Codice civile sull'immobile nel quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione.
[4]Il ricupero del credito sara' affidato agli Uffici del registro con la procedura stabilita, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva