Art. 36
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[1]Dell'avvenuta ultimazione dei lavori nei fabbricati riparati di ufficio il Genio civile informera' il sindaco del Comune.
[2]Il sindaco accertera' nel piu' breve termine se il proprietario del fabbricato riparato abbia bisogno di occuparlo in tutto o in parte per l'uso della propria famiglia, e ne riferira' al Comitato per le riparazioni edilizie per i provvedimenti previsti nel successivo articolo.
[3]Il Comitato potra' prefiggere, ove occorra, al proprietario, che non detiene altra abitazione nel Comune, un termine per l'occupazione dei locali.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva