Art. 36

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[1]Dell'avvenuta ultimazione dei lavori nei fabbricati riparati di ufficio il Genio civile informera' il sindaco del Comune.

[2]Il sindaco accertera' nel piu' breve termine se il proprietario del fabbricato riparato abbia bisogno di occuparlo in tutto o in parte per l'uso della propria famiglia, e ne riferira' al Comitato per le riparazioni edilizie per i provvedimenti previsti nel successivo articolo.

[3]Il Comitato potra' prefiggere, ove occorra, al proprietario, che non detiene altra abitazione nel Comune, un termine per l'occupazione dei locali.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art36 · fonte su Normattiva