Art. 38
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[1]Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un canone mensile, che sara' stabilito all'atto della assegnazione o con altro provvedimento successivo, dal Comitato per le riparazioni edilizie, in base ai prezzi praticati nel Comune, tenuto conto dell'entita' dei lavori di riparazione.
[2]Ove uno stesso alloggio sia, assegnato a piu' persone distintamente, il fitto verra' stabilito per ciascuno degli assegnatari.
[3]La determinazione del fitto sara' portata a conoscenza del proprietario e degli assegnatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
[4]Nei casi previsti nell'ultima parte del comma 2° dell'art. 32 un estratto del provvedimento verra' affisso all'albo comunale.
[5]Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento del Comitato, gli interessati potranno reclamare al pretore che ha giurisdizione nel luogo in cui trovasi l'alloggio assegnato.
[6]Il ricorso deve essere notificato all'altra parte, che avra' facolta' di presentare le sue controdeduzioni entro giorni dieci dalla notifica, e sara' depositato presso la cancelleria della Pretura.
[7]Il pretore decide, sentite personalmente le parti.
[8]Contro la pronuncia, del pretore non e' ammessa nessuna impugnazione.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva