Art. 39
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[1]Le mensilita' di fitto dovranno essere pagate direttamente dall'assegnatario al proprietario non oltre il giorno dieci di ogni mese: in caso di mancato pagamento entro tale termine, il sindaco pronuncera', su istanza del proprietario, la revoca dell'assegnazione, se non sussistano giusti motivi per la concessione di una proroga, stabilendo il termine di giorni quindici pel rilascio dei locali.
[2]La proroga non dovra' avere una durata maggiore di giorni 30, salvo che concorrano condizioni speciali di malattia, di disoccupazione, di calamita' pubbliche.
[3]Se l'alloggio non viene riconsegnato nel termine prescritto o prorogato, il proprietario potra' adire l'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva