Art. 40
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[1]Quando i proprietari degli edifici riparati di ufficio non effettuino in unica soluzione il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione dei lavori pubblici, questa, puo' richiedere che le mensilita' di fitto siano pagate direttamente dall'assegnatario del locale riparato all'Ufficio del registro fino all'ammontare del rimborso dovuto nella misura delle annualita' di cui al 2° comma dell'art. 35 del presente decreto.
[2]Resta salva in ogni altro punto la disposizione dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva