Art. 42

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A coloro che abbiano ottenuto l'assegnazione di case di abitazione a termini dell'art. 37 e' fatto divieto di cederle o sublocarle in tutto o in parte sotto pena di decadenza dalla concessione.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art42 · fonte su Normattiva