Art. 42
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A coloro che abbiano ottenuto l'assegnazione di case di abitazione a termini dell'art. 37 e' fatto divieto di cederle o sublocarle in tutto o in parte sotto pena di decadenza dalla concessione.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva