Art. 44
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[1]Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di riparazione di fabbricati per il ricovero dei senza tetto, il Ministro per i lavori pubblici ha potesta' di vietare le ricostruzioni e le nuove costruzioni che non siano necessarie o che siano ritenute tali da intralciare e ritardare la esecuzione dei lavori indispensabili a dare un'abitazione ai senza tetto.
[2]Tuttavia quando riconosca che in un Comune le riparazioni dei fabbricati danneggiati non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, lo stesso Ministro, allo scopo di promuovere le ricostruzioni e nuove costruzioni necessarie per detta categoria di danneggiati, potra' consentire per l'esecuzione dei lavori i benefici di cui ai successivi articoli.
[3]I Comuni nei quali possono essere eseguite le ricostruzioni e nuove costruzioni saranno determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva