Art. 45
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[1]Ai proprietari singoli o consorziati che, ai fini del precedente articolo, siano autorizzati a ricostruire i fabbricati distrutti possono essere concessi gli stessi benefici di cui all'art. 12 del presente decreto.
[2]La ricostruzione puo' essere effettuata sulla stessa area del fabbricato distrutto o in localita' diversa previamente determinata dal Comune o, in mancanza, dal Genio civile.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva