Art. 46
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[1]La spesa per la ricostruzione di fabbricati distrutti, allo scopo di stabilire la misura del contributo dello Stato o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, agli effetti dell'art. 12 viene cosi' determinata:
- a)si stabilisce la spesa necessaria per la ricostruzione secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra;
- b)la somma corrispondente a questa spesa si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetusta' del fabbricato distrutto;
- c)la somma cosi ridotta si moltiplica per il rapporto esistente tra i prezzi al momento della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.
[2]Questo rapporto viene determinato con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva