Art. 47

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[1]I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui al presente decreto devono presentare domanda al Genio civile corredata del progetto dei lavori e dei documenti atti a dimostrare la proprieta' dell'area.

[2]E' ammessa per i proprietari che ricostruiscono in sito che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati all'ultimo comma dell'art. 13.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art47 · fonte su Normattiva