Art. 47
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[1]I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui al presente decreto devono presentare domanda al Genio civile corredata del progetto dei lavori e dei documenti atti a dimostrare la proprieta' dell'area.
[2]E' ammessa per i proprietari che ricostruiscono in sito che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati all'ultimo comma dell'art. 13.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva