Art. 49
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I fabbricati ricostruiti, quando, entro due mesi dalla dichiarazione di abitabilita', non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o delle loro famiglie, o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato locale o del Commissario degli alloggi per l'assegnazione a favore di senza tetto.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva