Art. 49

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

I fabbricati ricostruiti, quando, entro due mesi dalla dichiarazione di abitabilita', non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o delle loro famiglie, o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato locale o del Commissario degli alloggi per l'assegnazione a favore di senza tetto.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art49 · fonte su Normattiva