Art. 52
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I premi di cui al precedente articolo e quelli previsti dall'ultimo comma dell'art. 12 saranno determinati base al consuntivo dei lavori debitamente approvati e corrisposti in unica soluzione dopo il collaudo.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva